Art. 42 Legge 07/07/2009 Nr. 88

OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE DI INFORMAZIONI LEGALI NEL SITO WEB

di: Massimo Sgambato

La legge in oggetto all'articolo 42 richiama l'art. 2250 del codice civile (recependo così una direttiva europea).

La legge si applica alle società di capitale (spa, srl, etc). In particolare nel art. 42 si dice:

"Le società di cui al quinto comma che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo, terzo e quarto comma".

n.d.r.: 1°,2°,3° e 4° comma sono dell'art. 2250, che a sua volta dice:


Artt. 2250, 2325-2548 e 2632 Art. 2250.
Indicazione negli atti e nella corrispondenza

1. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese devono essere indicati la sede della società e l'ufficio del registro delle imprese presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.

2. Il capitale delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.

3. Dopo lo scioglimento delle società previste dal primo comma deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.

4. Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio


Le multe vanno dai 206,00 euro ai 2.065,00 euro.

Quindi la forma deve essere di questo tipo:

 

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